domenica 14 giugno 2015

Reati e punizioni per chi frequenta il BILDERBERG: LA LEGGE ANSELMI

LEGGE 25 gennaio 1982, n. 17  Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Si    considerano   associazioni   segrete,   come   tali   vietate
dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di
associazioni  palesi,  occultando  la  loro  esistenza ovvero tenendo
segrete  congiuntamente finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo
sconosciuti,  in  tutto  od in parte ed anche reciprocamente, i soci,
svolgono   attivita'  diretta  ad  interferire  sull'esercizio  delle
funzioni  di  organi  costituzionali,  di  amministrazioni pubbliche,
anche  ad  ordinamento  autonomo,  di  enti pubblici anche economici,
nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.



Art. 2

  Chiunque  promuove  o  dirige  un'associazione  segreta,  ai  sensi

dell'articolo  1,  o  svolge attivita' di proselitismo a favore della
stessa  e' punito con la reclusione da uno a cinque anni

 La condanna
importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni

  Chiunque  partecipa  ad  un'associazione  segreta  e' punito con la
reclusione fino a due anni

La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici

La competenza a giudicare e' del tribunale

Art. 3

  Qualora  con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di
una  associazione  segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa  deliberazione  del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo
scioglimento e dispone la confisca dei beni.
  Il  decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

  In  qualunque  stato  e  grado  del  procedimento,  qualora  vi sia
pericolo  nel  ritardo,  il  procuratore  della  Repubblica presso il
giudice  competente  per  il  giudizio, anche su istanza del Governo,
puo'  richiedere  che sia cautelativamente disposta la sospensione di
ogni attivita' associativa

  Il   provvedimento  e'  adottato  dal  giudice  competente  per  il
giudizio,  in  camera  di  consiglio, in contraddittorio delle parti,
entro dieci giorni dalla richiesta

  Avverso  il  provvedimento  di  cui  al comma precedente e' ammesso
ricorso,  anche  per  motivi di merito, alla Corte di cassazione, che
decide,  in  camera  di  consiglio  e in contraddittorio delle parti,
entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato

  Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione
dell'istanza prevista dal terzo comma.



Art. 4.

  I  dipendenti  pubblici,  civili  e  militari, per i quali risulti,
sulla  base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza
ad  associazioni  segrete  ai  sensi dello articolo 1, possono essere
sospesi   dal  servizio,  valutati  il  grado  di  corresponsabilita'
nell'associazione,   la  posizione  ricoperta  dal  dipendente  nella
propria  amministrazione  nonche' l'eventualita' che la permanenza in
servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilita' del
dipendente stesso

  Le  amministrazioni  competenti  devono  inviare immediatamente gli
atti all'autorita' giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei
confronti  di  tutti  i  soggetti  di  cui  al  comma precedente
Gli accertamenti  istruttori  sono  svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'amministrazione di appartenenza

  Conclusi   gli   accertamenti,  gli  atti  sono  trasmessi  ad  una
commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri,composta:
    da  un  presidente  di  sezione  del  Consiglio  di Stato, che la
presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato;
    da  un  magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
consigliere di cassazione, designato dal primo presidente della Corte
di cassazione;
    da  un  magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di consigliere  della  Corte  dei  conti, designato dal presidente della Corte dei conti;
    da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa;
    da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri;
    da   un   professore   ordinario   di  materie  giuridiche  nelle
universita', designato dal Ministro della pubblica istruzione

  La    commissione    decide,   con   provvedimento   motivato,   il proscioglimento  ovvero  la sanzione da irrogare

Essa ha sede presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e si avvale dei suoi uffici

  Per  lo  svolgimento  del  procedimento  disciplinare sia nel corso degli  accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta,
si  osservano,  in  quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di
rispettiva appartenenza degli inquisiti.
  Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma non
si  applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e
militari
Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme
in materia di competenze e procedure disciplinari

  Ai   dipendenti   pubblici,   civili   e   militari,   riconosciuti
responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le
sanzioni   disciplinari   previste   dai  rispettivi  ordinamenti  di
appartenenza

  Le    sanzioni    debbono    essere   commisurate   al   grado   di corresponsabilita'  del dipendente nell'associazione segreta, nonche'
alla   posizione   dal   medesimo   ricoperta  nello  ordinamento  di
appartenenza in relazione alle funzioni esercitate

  La  sospensione  dal  servizio,  disposta ai sensi del primo comma, cessa  di  avere  efficacia  qualora, entro il termine di centottanta giorni  dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata l'azione
penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare

  Le  disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma si applicano,
altresi',  ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente
o  prevalentemente  attivita'  economica  ed  ai dipendenti di enti e societa' concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili
di  appartenere  ad  associazioni  segrete.  Per  lo  svolgimento del
procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni  dei  rispettivi  contratti ed accordi di lavoro.
  I  componenti  degli organi di amministrazione e di controllo degli enti   pubblici,   compresi  quelli  che  svolgono  esclusivamente  o
prevalentemente  attivita'  economica,  degli  enti  e delle societa' concessionari  di pubblici servizi, nonche' delle societa' per azioni di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad associazioni   segrete  ai  sensi  dell'articolo  1,  possono  essere revocati  dagli  organi competenti alla nomina

La revoca disposta ai
sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa.
  Le  disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli
amministratori  ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e
2459 del codice civile.
  Per  i  dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi
decimo,   undicesimo   e   dodicesimo,  la  cui  nomina,  proposta  o
designazione  spetti  ad  organi  regionali, nonche' per i componenti
degli  organi  di  controllo o di amministrazione di societa' che, in
forza  di  provvedimenti  regionali,  siano concessionari di pubblici
servizi,  le  regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei
principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.



 Art. 5.


  L'associazione  segreta  denominata  "Loggia  P2"  e' disciolta
Il Ministro  dell'interno,  sentito  il Consiglio dei Ministri, provvede
alle conseguenti misure, inclusa la confisca dei beni.

Art. 6.

  Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  ed  ogni altra disposizione In contrasto con la presente legge

Tuttavia  le  disposizioni  del  citato  articolo  212  continuano ad
applicarsi  nei  confronti  di  coloro  che  risultino  avere aderito
all'associazione  di  cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti
prima  dell'entrata  in  vigore della presente legge. In tal caso, le
sanzioni  debbono  essere  commisurate al grado di corresponsabilita'
del  dipendente  nella associazione, nonche' alla posizione ricoperta
nell'ordinamento   di   appartenenza   in   relazione  alle  funzioni
esercitate.  Restano  ferme  le norme vigenti per quanto riguarda gli
organi     competenti    all'accertamento    delle    responsabilita'
disciplinari.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1982

                               PERTINI

                                                   SPADOLINI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA




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